LA CIRCOLARE 11.05.2011 DI CONFINDUSTRIA IN TEMA DI LAVORI USURANTI

 

In data 11.05.2011 Confindustria ha pubblicato una circolare con cui riassume e chiarisce la disciplina sul lavori usuranti, che, a seguito di un iter lungo 18 anni, finalmente è approdata in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 11.05.2011 con il decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. Confindustria, in particolare, specifica i seguenti aspetti: ambito soggettivo di applicazione, requisiti oggettivi, benefici e la modalità di presentazione della domanda.

L’11 maggio Confindustria ha pubblicato una circolare nella quale si ripercorrono gli elementi che caratterizzano le nuove norme ed al tempo stesso viene esplicitata la posizione dell'associazione con riferimento a specifici passaggi del decreto legislativo sull'accesso al pensionamento da parte di lavoratori che svolgono lavori usuranti.

Il Decreto legislativo n. 67/2011 attua le deleghe contenute nelle leggi 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1 e 4 novembre 2010, n. 183, art. 1. I principi e criteri direttivi individuano il beneficio, i soggetti destinatari del beneficio, le condizioni per accedere allo stesso, la procedura per il riconoscimento, le sanzioni e le clausole finanziarie.

Ambito di applicazione soggettiva . Confindustria chiarisce che il legislatore delegante ha individuato le mansioni particolarmente usuranti facendo riferimento a quelle che l’art. 2 del decreto ministeriale del 19 maggio 1999 enucleava tra le attività particolarmente usuranti indicate nell’allegato A del Decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374. Il riferimento per l’individuazione delle mansioni non è, quindi, l’allegato A del Dlgs n. 374/1993, ma il comma 1 dell’articolo 2 del decreto ministeriale. Più in particolare, ci si riferisce a:

·         "lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;

·         "lavori nelle cave" mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;

·         "lavori nelle gallerie" mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;

·         "lavori in cassoni ad aria compressa";

·         "lavori svolti dai palombari";

·         "lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;

·         "lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;

·         "lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;

·         "lavori di asportazione dell'amianto" mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

Ci sono poi  i lavoratori notturni, per i quali è stata fornita apposita definizione. Ai soli fini dell’accesso ai benefici pensionistici sono, infatti, considerati lavoratori notturni:

a) i lavoratori a turni che prestano la loro attività per almeno 6 ore consecutive, comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero di giorni lavorativi all’anno non inferiore a: 1) a 78 giorni: per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009; 2) 64 giorni: per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009.

b) i lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

Riguardo, invece, agli addetti alle lavorazioni su linea a catena il Governo ha ritenuto di specificare la platea dei lavoratori interessati (in senso riduttivo rispetto alla previsione del legislatore delegante) facendo riferimento alle imprese per le quali operano alcune voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Più in particolare, si tratta delle seguenti attività:

 

Attività svolte su linea a catena ammesse al beneficio pensionistico per i lavori usuranti

 

1462

Prodotti dolciari; additivi per bevande e alimenti

2197

Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc,

6322

Macchine per cucire e macchine rimpagliatrici per uso industriale e domestico

6411

Costruzione di autoveicoli e di rimorchi

6581

Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento

6582

Elettrodomestici

6590

Altri strumenti ed apparecchi

8210

Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.

8230

Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole frasi del ciclo produttivo

 

Il legislatore delegato ha così ristretto il numero degli aventi diritto.

Questo vale, innanzitutto, per il criterio di selezione che fa riferimento alle voci Inail. La disposizione – che Confindustria ha ripetutamente chiesto di eliminare, nella certezza che avrebbe generato criticità interpretative - non intende far riferimento astratto alle attività svolte dalle aziende classificate nelle voci Inail richiamate, ma solamente alle attività che, svolte alle dipendenze di quelle aziende, sono retribuite nella forma del cottimo obbligatorio e con le modalità procedurali indicate dalla norma.

Con specifico riferimento alle voci di tariffa va peraltro rilevato che alcune di queste sono presenti ( come ad esempio la 1462 )solo nella gestione Industria della vigente Tariffa dei premi). Diviene inevitabile chiedersi ove mai i lavoratori di una azienda ad esempio artigiana ricadano nella casistica delineata dalla norma verranno solo per questo esclusi dall’applicabilità della stessa? ( Si precisa infatti che nella gestione Artigianato della Tariffa dei premi Inail la voce 1462 non esiste presente essendo solo il sottogruppo 1460).

In particolare, il testo del decreto:

1. fa riferimento, come detto, ad alcune voci di tariffa Inail;

2. fa espresso riferimento a lavorazioni “cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 del codice civile”: si tratta delle ipotesi di cottimo obbligatorio, relative ai casi in cui, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, il lavoratore è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione;

3. esclude dal novero delle mansioni che danno diritto al beneficio quelle di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione, non previste dalla legge di delega.

Riguardo, infine, alle attività di trasporto pubblico il decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 limita l’ambito applicativo ai conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. Restano, dunque, escluse attività lavorative diverse che, seppure faticose, non rientrano nella definizione di legge. Il riferimento è, ad esempio, agli autisti di mezzi rotabili di superficie che, seppure previsti nell’allegato A del Dlgs n. 374/1993, non sono contemplati dall’art. 2 del DM 4 maggio 1999 (cd decreto Salvi), richiamato dalla legge che ha delegato al Governo l’adozione del provvedimento in esame.

Requisito oggettivo, il decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 stabilisce che l’anticipo pensionistico è concesso a condizione che il lavoratore abbia svolto una o più delle attività usuranti per un periodo di tempo pari ad almeno:

c) 7 anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, per le pensioni da liquidare con decorrenza compresa tra l’entrata in vigore della legge ed entro il 31/12/2017;

d) la metà della vita lavorativa complessiva per le pensioni aventi decorrenza dal 01/01/2018.

Il decreto prevede, inoltre, che ai fini del perfezionamento del periodo di svolgimento di attività usuranti vanno esclusi i periodi di attività lavorativa coperti totalmente da contribuzione figurativa. In merito  Confindustria sottolinea che ci sono titoli di assenza dal lavoro - nei quali, quindi, certamente non vi è effettivo svolgimento dell'attività usurante - per i quali l'azienda versa, ad integrazione di una contribuzione figurativa parziale, una contribuzione (ad esempio, per malattia e maternità).

Pertanto, i lavoratori dipendenti che soddisfano i criteri sopraindicati possono accedere al pensionamento anticipato con requisiti ridotti rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori, restando comunque fermo il requisito contributivo minimo di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti.

Il beneficio in misura “piena” spetta:

·         ai lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui al DM del 19/5/1999;

·         agli addetti a lavorazioni su linea a catena;

·         ai conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;

·         ai lavoratori notturni che svolgono attività per almeno 3 ore tra la mezzanotte e le 5 del mattino per l’intero anno lavorativo o per almeno 78 notti di lavoro all’anno( ai lavoratori notturni con meno di 78 notti di lavoro all’anno il beneficio pensionistico spetta in misura “ridotta”);

L’entità dei benefici per tali soggetti, chiarisce Confindustria, dipende dal fatto che i requisiti vengono maturati nel “periodo transitorio” o “a regime”:

 benefici nel periodo transitorio: per i soggetti che maturano i requisiti per il diritto a pensione anticipata nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2012, l’anticipo rispetto a quanto previsto per i lavoratori dipendenti in via ordinaria varia tra 1 e 3 anni in riferimento all’età anagrafica e tra 1 e 2 unità in relazione alla somma di età anagrafica e anzianità contributiva (c.d. quota);

 benefici a regime: a partire dal 1° gennaio 2013, il diritto al trattamento pensionistico di anzianità anticipata si consegue con un’età anagrafica ridotta di 3 anni e una somma di età anagrafica e anzianità contributiva (c.d. quota) ridotta di 3 unità rispetto ai requisiti ordinari.

Per quanto riguarda i lavoratori notturni con meno di 78 notti di lavoro all’anno la riduzione dei requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità è modulata in ragione del numero di notti lavorate e spetta a decorrere dal 1° luglio 2009. Per tali soggetti, il decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 prevede che la riduzione del requisito dell’età anagrafica non può superare i 2 anni per i dipendenti che svolgono lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui da 72 a 77 ed 1 anno per coloro che prestano lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui da 64 a 71.

Per i lavoratori che hanno svolto attività usuranti da quelle fino ad ora esposte, Confindustria chiarisce che il criterio da adottare è quello della prevalenza: va considerata l’attività usurante svolta in prevalenza nel periodo di riferimento. Questo periodo è pari a:

 7 anni degli ultimi 10 di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;

 la metà dell’intera vita lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza dal 1 gennaio 2018.

In caso di svolgimento per un periodo di tempo equivalente delle diverse attività usuranti, va attribuito il beneficio più favorevole.

La decorrenza di tutti i trattamenti pensionistici liquidati sulla base dei requisiti ridotti non può essere anteriore alla data di entrata in vigore del decreto ed in ogni caso successiva alla cessazione del rapporto di lavoro: quindi l’applicazione dei benefici per il diritto al pensionamento anticipato non può comunque dare luogo ad arretrati.

Per quanto riguarda, infine, le modalità di presentazione della domanda per l’accesso al beneficio, viene chiarito che la procedura delineata dal decreto legislativo prevede una istanza del lavoratore interessato, corredata di documentazione, diretta all’Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto.

La domanda ha due scadenze:

 30 settembre 2011 per chi ha già maturato o maturi i requisiti agevolati di cui all’articolo 1 entro il 31 dicembre 2011;

 1 marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

I termini per la presentazione della domanda per l’accesso al beneficio non sono esplicitamente qualificati come perentori né è richiamato l’istituto della decadenza. Viene, invece, previsto che una domanda tardiva rispetto ai termini indicati dalla Legge, e sempre che ricorrano i requisiti di legge, produce l’effetto di differire il diritto alla decorrenza del pensionamento anticipato.

La domanda deve essere corredata con documentazione dalla quale emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l’anticipo del pensionamento. Posto che si fa riferimento a periodi lavorativi pregressi, la documentazione da fornire potrà essere solamente quella che era obbligatoria al momento dello svolgimento delle attività lavorative prese in considerazione dal decreto legislativo. La documentazione deve contenere elementi relativi alla qualità delle attività svolte, ai necessari periodi di espletamento, alla dimensione ed all’assetto organizzativo dell’azienda, tali da consentire la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per il beneficio. A valle della domanda, l’istituto previdenziale emana un provvedimento positivo e indica la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.

La legge nel confermare le norme di miglior favore previste per particolari regimi rispetto a quelle previste nell’assicurazione generale obbligatoria, stabilisce la non cumulabilità e non integrabilità dei benefici previsti dal decreto con quelli dei particolari regimi pensionistici anticipati (es.: militari, polizia, vigili del fuoco).

 

(Dr.ssa Silvana Toriello)